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Colpevolezza
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La mwbqcolpevolezza è un concetto giuridico imponente una mwbgresponsabilità penale rigorosamente soggettiva (concretamente accertata come dolosa o colposa),cite-ref-1[1] ed un proporzionato trattamento sanzionatorio vincolato alla rieducazione del condannato.cite-ref-2[2]

Contents

Note

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Normativa italiana

Il concetto di colpevolezza, pur non essendo esplicitato nel mwegordinamento giuridico italiano (il mwewcodice penale e la mwfaCostituzione, infatti, usano il termine mwfqcolpevole solo nella ben diversa accezione di mwfgmwfwresponsabile), ne rappresenta un imprescindibile fondamento giacché ha per funzione la delimitazione dell'area del penalmente mwgaillecito e costituisce il presupposto per l'applicabilità della mwgqpena.

Il ruolo centrale della colpevolezza nel sistema penale italiano è peraltro confermato dall'art. 27 della mwgwCostituzione, che sancisce il principio della personalità della responsabilità penale.

Art.27.1: "La responsabilità penale è personale."

Tale principio va infatti inteso, come ha stabilito la mwhwCorte Costituzionale, oltre che come divieto di mwiaresponsabilità per fatto altrui, anche come mwiqresponsabilità per fatto proprio colpevole. La stessa funzione rieducativa della pena, sancita dall'art. 27 3° comma della Costituzione, presuppone l'operatività del principio della colpevolezza, giacché la pretesa rieducativa della pena non avrebbe più alcun senso laddove si assoggettasse a pena un individuo al quale nessun rimprovero, neanche a titolo di colpa, possa essere mosso. Si può dunque sostenere che colpevolezza implica rimproverabilità dell'agente per contrarietà o riprovevole indifferenza mostrata verso l'ordinamento giuridico.

Art.27.3: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato."

La Costituzione repubblicana, inoltre, fissa un preciso limite alla nozione di colpevolezza con il principio di mwjqpresunzione d'innocenza:

Art.27.2: "L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva."

La Repubblica, infine, non ammette la pena capitale, ritenendola in contrasto sia con il principio rieducativo alla base della pena sia con i diritti umani, essi stessi oggetto di tutela costituzionale. Recita, infatti, l'articolo 27 comma 4:

Art.27.4: "Non è ammessa la pena di morte."

La concezione psicologica

Nella scienza penalistica non è stata raggiunta una mwlqcommunis opinio su cosa effettivamente sia la colpevolezza. Due le opinioni che si sono contese il campo: la mwlgconcezione psicologica e la mwlwconcezione normativa.
La prima delle due teorie, sostenuta dai penalisti della Scuola classica di diritto penale e dal giurista mwmglucchese mwmwCarrara, identifica la colpevolezza nel legame psicologico che unisce il fatto all'autore nella forma e nei limiti del mwnadolo o della mwnqcolpa. Così se Caio ha previsto e voluto la morte di Tizio come conseguenza della sua azione o omissione vi sarà dolo. Se invece Caio ha voluto solo una condotta dalla quale è derivata la morte di Tizio, e questa era prevista o prevedibile, si dice che c'è colpa.

La concezione psicologica si propone di perseguire due finalità di valenza prettamente garantista:

• anzitutto essa esprime l'idea che la responsabilità penale abbia come presupposto una partecipazione psicologica alla commissione del fatto. Si enuclea dunque un concetto astratto di colpevolezza capace di comprendere nel suo seno sia il dolo che la colpa.
• in secondo luogo la concezione psicologica tende a circoscrivere la colpevolezza all'atto di volontà relativo al singolo reato, indipendentemente dalla personalità del mwogreo e dal processo motivazionale che sorregge la condotta.

La concezione normativa

Ma altra parte della dottrina ha criticato la teoria psicologica in virtù della sua incapacità di graduare la mwpqresponsabilità penale in relazione alle ragioni soggettive che hanno spinto alla commissione del mwpgreato. Si è inoltre obiettato che dolo e colpa sono solo concetti che difettano di comuni denominatori idonei a consentirne l'appartenenza ad una categoria generale unica.

Si è così data alla luce una nuova teoria, la cosiddetta mwqateoria normativa che definisce la colpevolezza il mwqqgiudizio di rimproverabilità per l'atteggiamento antidoveroso della volontà rispetto alla norma d'obbligo. In altre parole, la colpevolezza è la mwqgcontraddittorietà tra la volontà dell'individuo nel caso concreto e la volontà della norma. La teoria normativa è stata proposta per la prima volta con dovizia di argomentazioni dal giurista tedesco mwqwReinhard Frank che fece un esempio divenuto famoso per spiegare la nuova concezione della colpevolezza: si tratta del caso di un cassiere di una azienda commerciale e di un portavalori che commettono entrambi una mwraappropriazione indebita. L'uno ha uno stipendio buono, conduce una vita agiata e non ha figli. Il secondo invece è mal pagato, ha una famiglia numerosa e una moglie malata. Il dolo è presente in ambedue le ipotesi di reato. Ma è opinione comune che il secondo individuo sia meno colpevole del primo.

La concezione normativa ha finito col prevalere nella dottrina italiana la quale afferma che è colpevole un individuo che abbia realizzato con dolo o colpa la fattispecie prevista dalla legge come reato, in assenza di circostanze tali da rendere necessitata l'azione illecita (Fiandaca-Musco).

La struttura della colpevolezza intesa in senso normativo è dunque così composta:

• mwsqImputabilità: intesa quale capacità di intendere e di volere;
• mwswdolo, mwtacolpa o mwtqpreterintenzione quali criteri di imputazione soggettiva dell'evento dannoso o pericoloso derivato dalla condotta cosciente e volontaria;
• Conoscibilità del precetto penale, alla luce della storica sentenza della Corte Costituzionale 364 del 1988cite-ref-3[3] sull'mwuwscusabilità dell'ignoranza della legge penale;
• Esigibilità della condotta conforme rispetto alla norma incriminatrice

Note

cite-note-11. mwww(mwxamwxqFR) mwxgmwxwXIIe Congrès international de droit pénal (Hambourg, 16 – 22 Septembre 1979), in mwyaRevue internationale de droit pénal, vol.mwyq 86, n.mwyg 1, 13 novembre 2015, pp.mwyw 99-110, mwzaDOI:mwzq10.3917/ridp.861.0099. mwzgURL consultato il 4 dicembre 2024. mwaa«4. a) La responsabilità penale per atti colposi deve essere sempre coerente con il principio di colpevolezza, quale elemento soggettivo previsto dalla legge e fondato su comportamenti violanti le norme di sicurezza e prudenza, tenuto conto della gravità del danno cagionato, previsto o prevedibile, nonché, nei casi previsti dalla legge, il grado di pericolosità di tale comportamento. b) Nessuno dovrebbe essere punito per le conseguenze involontarie del suo atto, anche se costituisce un reato, se non nella misura in cui le prevede o avrebbe potuto prevederle. 5. La determinazione delle conseguenze penali del reato di negligenza deve ispirarsi ai principi di differenziazione e individualizzazione della sanzione. A tal fine dovrebbero essere utilizzate diverse pene non detentive e, nei casi di privazione della libertà, semidetentiva o misure simili. Dovrebbe essere possibile ricorrere ad esenzioni dalle sanzioni legate o meno all'azione sociale e alle misure educative. 6. La ricerca scientifica nel campo dei reati colposi dovrebbe essere proseguita su base multidisciplinare, prestando particolare attenzione allo studio delle loro cause e condizioni, alla tipologia e classificazione degli autori di tali reati, allo sviluppo di molteplici e complesse misure adeguate mirati alla loro prevenzione. La genesi del comportamento del delinquente imprudente deve essere studiata utilizzando le esperienze della sociologia, della criminologia, della psicologia e delle altre scienze umane. Sarebbe auspicabile sviluppare ulteriormente la collaborazione internazionale e il coordinamento degli sforzi di esperti e ricercatori di diversi paesi nel campo della prevenzione e della riduzione dei reati sconsiderati.»
cite-note-22. mwbamwbqmwbgCorte costituzionale - sent. 364/1988, su mwbwcortecostituzionale.it. mwcaURL consultato il 4 dicembre 2024. mwcg«Il principio di colpevolezza in materia penale costituisce anche garanzia di libere scelte di azione del cittadino, e come tale rappresenta il secondo aspetto del principio di legalita' vigente in ogni Stato di diritto.»
cite-note-33. mwdgs:Sentenza Corte Costituzionale n. 364-1988

Bibliografia

• Diritto Penale parte generale - Fiandaca e Musco - Zanichelli editore
• Donald A. Dripps, mwewAbout Guilt and Innocence. The Origins, Development, and Future of Constitutional Criminal Procedure, ABC-CLIO;Praeger Cloth B & C Titles 2004

Voci correlate

• mwfwReato
• mwgqReo

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